Cultura
Il Tentativo di conciliazione, strumento di snellimento del processo
La previsione del tentativo di conciliazione, quale obbligatorio atto preliminare ad alcuni tipi di processi, è stata annunciata quale “…vittoria straordinaria che assicura una forte accelerazione dei giudizi, snellendone le varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle controversie. In quest'ottica, la riforma assicura una migliore efficienza dell'attività giurisdizionale e introduce strumenti alternativi per la risoluzione delle liti rispetto al ricorso al giudice…”. Così si è espresso con ben augurante entusiasmo il Ministro della Giustizia all’indomani dell’approvazione al Senato della Riforma che razionalizza il processo, nel marzo u.s.
Certamente la novità è rilevante anche perché il nostro sistema del processo si adeguerà al resto d’Europa, visto che in molti Paesi sono da anni previste procedure alternative da esperirsi fuori dalle aule giudiziarie: ricorrere al Conciliatore, ove possibile, sarà molto produttivo per la gestione dei conflitti, che potrebbero risolversi prima ancora del loro insorgere in senso “tecnico”, aprendosi così la strada a soluzioni più rapide.
Si stima un’applicazione concreta a circa l'80% dei casi affrontabili attualmente solo son il ricorso alla Giustizia “tradizionale”, e la previsione che il verbale di conciliazione acquisisca efficacia esecutiva e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, conferisce alla procedura affidabilità per la tutela degli accordi raggiunti.
Spetterà al Governo adottare uno o più decreti legislativi, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti.
Per gli operatori del diritto, non è facile soprassedere alla tentazione di analizzare l’altra faccia della medaglia: la previsione dell’obbligatorietà della conciliazione in alcune materie addirittura potrebbe dilatare i tempi della giustizia.
Già il concetto di obbligatorietà mal si accompagna a una veritiera volontà di “conciliarsi”…, lasciando al famoso “tentativo” tutto il sapore della “costrizione” a stringersi la mano dopo un raggiunto accordo.
Infatti la conseguenze sanzionatorie previste in caso di mancata conciliazione, fanno dell’istituto nient’altro che un adempimento formale.
Nel casso si raggiunga l’accordo, questo, che come detto, acquisterà efficacia esecutiva, e pertanto sarà simile a una sentenza, soprattutto nella visione che del provvedimento avranno le parti: colui al quale l’accordo converrà avrà “vinto”; al suo contraddittore sarà andata male.
Ebbene, basti pensare che nell’ottica europea, la mediazione è concepita come una “composizione negoziale”, cioè una sorta di incontro delle volontà, una reciproca concessione di qualcosa: invece, attraverso l’attuazione degli strumenti collaterali alla procedura così come saranno attuati, non si sarà fatto altro che spostarsi dall’aula, per recarsi nell’Ufficio di Conciliazione.
Si auspicano quindi ulteriori riforme che rendano il procedimento il più possibile simile alla stipulazione di un accordo transattivo.
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